RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI PER USO SPORTIVO
Il rilascio del P.A. è subordinato alla presentazione di idonea modulistica per la richiesta,
il modulo è disponibile on-line sul sito della Polizia di Stato ( Modello pdf ) oppure presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri.
La domanda può essere consegnata:
- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (la certificazione è in bollo da euro 16,00) ;
- la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 5 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei 5 anni, richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni) ;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2- 007
La licenza si rinnova alla scadenza del 5° anno.
Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza (si consiglia 90 gg prima), va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione relativa all'idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" oppure l'istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all'Ufficio Nazionale per il servizio civile.
DENUNCIA DI DETENZIONE E DI CESSIONE DI ARMI E MUNIZIONI
La denuncia deve essere presentata nei seguenti casi:
- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
- quando si cedono armi e cartucce a terzi;
- per variazione del luogo di detenzione delle armi e delle cartucce.
Anche chi eredita un'arma deve chiedere l'autorizzazione.
Armi
L'arma detenuta deve essere immediatamente denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. Il modulo (pdf 60 KB ) per la denuncia è disponibile anche presso gli stessi Uffici.
E' possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione.
Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione rilasciata dal Questore. Questa permette di detenere una quantità illimitata di armi di cui, però, non è possibile avere il munizionamento. Inoltre, non è comunque possibile detenere più di un esemplare per ogni modello di arma.
Munizioni
La denuncia delle munizioni è sempre obbligatoria:
- per le cartucce per pistola o rivoltella, la cui detenzione non può comunque essere superiore ai 200 pezzi;
- per le munizioni per fucile da caccia aventi caricamento diverso dai pallini.
Per le cartucce caricate a pallini la denuncia non è obbligatoria fino ad un massimo di 1000 pezzi. L'obbligo di denuncia scatta quando il loro numero eccede i 1000 con un limite massimo di detenzione fissato in 1500 pezzi.
LICENZA PER COLLEZIONE DI ARMI
Armi comuni da sparo
La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 12 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.
Armi antiche, artistiche o rare
Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8. Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.
Il modulo (pdf 43 KB ) di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
LICENZA PER DETENZIONE CARTUCCE
Quantitativo superiore ai limiti dell'art. 95 del T.U.L.P.S.
Rilascio licenza permanente ex artt. 50 e 51 T.U.L.P.S. per la detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 del regolamento al T.U.L.P.S..
La richiesta deve essere adeguatamente motivata (il richiedente deve svolgere attività di Istruttore di Tiro o partecipare a livello agonistico a gare di Tiro a Segno; tale condizione deve essere dimostrata).
Documentazione richiesta:
- Istanza in carta da bollo di € 16,00 diretta al Prefetto e contenente:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
- indicazione precisa del quantitativo di cartucce per arma comune da sparo che si vuole detenere presso la propria abitazione (massimo 1500) e l'eventuale autorizzazione al trasporto;
- indicazione precisa dell'iscrizione, in corso di validità, ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale ovvero ad Associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso di armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.;
- data e firma.
- Generalità e condizioni anagrafiche possono essere rese con apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato e non soggetta ad autentica (autocertificazione) corredata di fotocopia (su entrambi i lati) della Carta di Identità.
- Dichiarazione, rilasciata dalla Sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero da Associazioni Sportive (come indicato al punto 1.c), dell'iscrizione in corso di validità alla pratica sportiva (come istruttori di tiro o tiratori agonisti), e dell'avvenuta partecipazione a competizioni agonistiche nell'anno precedente alla richiesta di rilascio.
- Marca da bollo di € 16,00.
- Copia della licenza di porto d'armi per uso sportivo o difesa personale in corso di validità.